Secondo acconto di novembre 2026: metodo storico o previsionale? Cosa valutare prima del 30 novembre

Ogni autunno, puntuale, arriva la stessa domanda: "Devo davvero pagare tutto quell'acconto, anche se quest'anno sto lavorando meno?". La risposta non è scontata. Il secondo acconto delle imposte sui redditi scade lunedì 30 novembre 2026 e, per molti titolari di partita IVA, forfettari e SRL, è uno degli esborsi più pesanti dell'anno. Esistono però margini legittimi per calibrarlo sulla situazione reale, a patto di conoscere bene regole e rischi.
Le regole di base: quanto e quando si paga
L'acconto è un anticipo delle imposte dovute per l'anno in corso. In via ordinaria (il cosiddetto metodo storico) è pari al 100% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, quindi dal modello Redditi 2026 relativo ai redditi 2025. Vale per IRPEF, IRES, IRAP e per l'imposta sostitutiva dei forfettari; non è dovuto se l'imposta di riferimento non supera 51,65 euro per le persone fisiche (20,66 euro per i soggetti IRES).
La ripartizione tra giugno e novembre cambia a seconda del contribuente:
Soggetti ISA e forfettari: due rate di pari importo, 50% a giugno e 50% a novembre (art. 58 del D.L. 124/2019).
Altri contribuenti: 40% a giugno e 60% a novembre; se l'acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, si versa tutto in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Codici tributo F24 più ricorrenti: 4034 per la seconda rata IRPEF, 1791 per l'imposta sostitutiva dei forfettari, 2002 per l'IRES, 3813 per l'IRAP.
Un punto da chiarire subito: il secondo acconto non è rateizzabile. Il rinvio a gennaio con pagamento in cinque rate mensili, previsto in via sperimentale per il 2023 e il 2024 a favore delle persone fisiche con partita IVA e ricavi fino a 170.000 euro, non è stato riproposto. Allo stato attuale non risultano proroghe per il 2026, ma è opportuno monitorare eventuali interventi dell'ultimo momento nel decreto fiscale di fine anno.
Metodo storico e metodo previsionale: come funzionano
Con il metodo storico si paga sulla base del dato già dichiarato: nessuna stima, nessun rischio di sanzioni. È la scelta più semplice, ma può portare a versare molto più del necessario quando il 2026 sta andando peggio del 2025.
Con il metodo previsionale l'acconto si calcola sull'imposta che si prevede di dover pagare per il 2026. Se il reddito atteso è più basso, l'acconto si riduce (o si azzera) già a novembre, invece di recuperare l'eccedenza solo con la dichiarazione dell'anno successivo.
Il rovescio della medaglia è il rischio. Se a consuntivo l'imposta 2026 risulta superiore a quanto versato, sulla differenza si applica la sanzione per insufficiente versamento, oggi pari al 25% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. 87/2024), oltre agli interessi. La violazione si può sanare con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte tanto più il pagamento è tempestivo. Dal 1° gennaio 2027 la materia sarà disciplinata dal Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), la cui applicazione è stata rinviata di un anno dal D.L. 200/2025. In ogni caso, chi versa almeno l'importo calcolato con il metodo storico è al riparo da contestazioni.
Quando il previsionale può convenire
Ridurre l'acconto ha senso solo se la stima poggia su numeri solidi. Le situazioni tipiche sono:
Calo del fatturato o dei margini: perdita di un cliente importante, stagione negativa, annata produttiva difficile per le aziende agricole.
Costi straordinari del 2026: investimenti, nuove assunzioni, spese una tantum che abbattono il reddito imponibile.
Forfettari con ricavi in calo: l'imposta sostitutiva segue i ricavi incassati, quindi una contrazione si riflette direttamente sul dovuto.
Persone fisiche nello scaglione 28.000-50.000 euro: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 3) ha ridotto la seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%. Il metodo storico parte però dall'imposta 2025, calcolata ancora al 35%; con il previsionale si può tenere conto della nuova aliquota. Secondo le analisi più diffuse la norma non impone ricalcoli dell'acconto storico per questo effetto, ma il risparmio massimo è contenuto (fino a 440 euro annui) e va valutato caso per caso.
Attenzione ai casi in cui il dato storico va ricostruito
In alcune situazioni il metodo storico non coincide con il semplice dato di dichiarazione, e un errore qui si traduce in un versamento insufficiente:
SRL che hanno applicato l'IRES premiale al 20% per il 2025: l'art. 1, comma 443, della L. 207/2024 prevede che l'acconto 2026 si calcoli come se l'agevolazione non fosse stata applicata, cioè con l'aliquota ordinaria del 24%.
Imprese e professionisti con la maggiorazione del costo per nuove assunzioni: anche in questo caso l'imposta storica va rideterminata senza il beneficio (art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e circolare n. 1/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate).
Aderenti al concordato preventivo biennale: l'acconto segue regole proprie (art. 20 del D.Lgs. 13/2024), compresa un'eventuale maggiorazione per chi è al primo anno di concordato e utilizza il metodo storico. È un calcolo da impostare con attenzione prima della scadenza.
Non dimenticare i contributi INPS
Il 30 novembre non riguarda solo le imposte. Artigiani e commercianti, inclusi quelli in regime forfettario, versano anche la seconda rata di acconto dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; i professionisti iscritti alla Gestione Separata versano il secondo acconto dei contributi previdenziali. Anche in questo caso una riduzione del reddito 2026 può incidere sull'importo, con la stessa logica di prudenza vista per le imposte.
Come procedere: una checklist pratica
Aggiornare la situazione contabile almeno al 30 settembre e proiettarla al 31 dicembre, considerando incassi, costi e operazioni straordinarie già programmate.
Confrontare, imposta per imposta, l'acconto storico con quello previsionale.
Mantenere un margine di prudenza nella stima, soprattutto se l'ultimo trimestre è tradizionalmente il più forte dell'anno.
Conservare il prospetto di calcolo: è la prova della ragionevolezza della scelta fatta.
Se dopo il versamento emerge una sottostima, regolarizzare con il ravvedimento operoso il prima possibile, così da ridurre al minimo sanzioni e interessi.
Ogni posizione fiscale ha le sue particolarità: regime, andamento dell'anno, eventuali agevolazioni fruite nel 2025 e adesione al concordato possono cambiare in modo significativo l'importo da versare. Se vuoi capire se nel tuo caso conviene il metodo storico o quello previsionale, contatta lo Studio Dimodugno per una valutazione personalizzata prima della scadenza del 30 novembre.



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